Demanio idrico
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Il concetto di proprietà è definito dal Codice Civile, il
quale agli articoli 822 e 823 determina, rispettivamente, cosa
debba intendersi per demanio pubblico e quale
condizione giuridica faccia riferimento allo stesso. In
particolare i suddetti articoli stabiliscono che appartengono al
demanio pubblico i fiumi, i torrenti e le altre acque pubbliche
e che i beni del demanio pubblico sono inalienabili e non
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei
modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Inoltre, vi è una norma di chiusura (art. 827) che definisce un
concetto fondamentale del nostro ordinamento: “i beni
immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al
patrimonio dello Stato”. E’ sempre del nostro ordinamento il
concetto per cui il proprietario può disporre dei propri beni
(art. 832), in questo caso potendoli concedere a titolo
oneroso.
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Ben prima della Costituzione italiana (1947) venivano
fatti pagare appositi canoni per l’uso delle risorse idriche; ad
esempio il R.D.L. 456/1924 prevedeva canoni concessori
per l’utilizzo, tra l’altro, di “acque e pertinenze di canali
demaniali”.
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Ancora prima, il R.D. 368/1904 (tuttora vigente) prevede
che “opere nello spazio comprese fra le sponde fisse
dei corsi d’acqua” siano soggette a concessione e al
pagamento di un canone annuale. Anche il R.D. 523/1904
(tuttora vigente) prevede che “nessuno può fare opere
nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi
pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè
nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi,
senza il permesso dell’autorità amministrativa”.
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Anche con il sorgere della Repubblica Italiana, si è
continuato a stabilire dei canoni per l’uso del demanio
idrico, con periodici aggiornamenti (D. Lgs.C.P.S.
24/1947, L. 8/1949, L. 1501/1961, e tutte le successive
modifiche e integrazioni) fino al trasferimento di competenza
alle Regioni. Queste ultime, notoriamente costituite nel 1970,
hanno poi usufruito di specifiche deleghe (anche in materia
idrica) con D.P.R. 616/1977, fino a giungere al decreto “Bassanini”.
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Il D. Lgs. 112/1998 e s.m.i. (“decreto Bassanini”)
ha trasferito alle Regioni le competenze amministrative e di
gestione del demanio idrico e dei beni afferenti al medesimo e
prevede che “i proventi dei canoni ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione”.
Tali norme sono state recepite dalla Regione Veneto con L.R.
11/2001.
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La Regione Veneto, con D.G.R. 3260/2002,
ha trasferito tali competenze ai Consorzi di bonifica
per quanto riguarda la rete idrografica secondaria (canali,
torrenti e corsi d’acqua di III categoria), mantenendo invece la
competenza – ed introitando i relativi canoni – su quella
principale (i grandi fiumi).
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In attuazione della D.G.R. 3260/2002 è stata stipulata
tra la Regione ed ogni singolo Consorzio di bonifica una
apposita convenzione di delegazione amministrativa, in
data 5 ottobre 2004, integrata con uno specifico
protocollo di intesa. La convenzione prevede che i Consorzi sono
stati incaricati di riscuotere i canoni dal 2004 in poi. Il
termine di prescrizione è di cinque anni. La Regione inoltre
mantiene (tuttora) la competenza a decidere, annualmente,
l’entità dei canoni (Delibere di Giunta Regionale n° 1895 del 24
giugno 2003 e n° 1997 del 25 giugno 2004 e s.m.i.).